Costituzione di Società

Per la costituzione di un'associazione sportiva non è richiesta alcuna forma particolare. Tuttavia è preferibile, per la complessità dei rapporti giuridici nascenti da tale atto, per le problematiche fiscali connesse e per l'esigenza di evitare contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e degli impegni dei soci, formalizzare la nascita dell'associazione con un atto costitutivo scritto con il quale i soci fondatori stabiliscono di dare vita al sodalizio ed approvano lo statuto, che ne disciplina la vita. Le regole dello "stare insieme" di un’associazione sono inserite nei due atti che sanciscono la nascita della società: l’atto costitutivo e lo statuto. Pertanto le persone che intendono dar vita all'associazione, si riuniscono in un luogo qualunque (non è obbligatoria la presenza del Notaio) e redigono la seguente documentazione:
 

ATTO COSTITUTIVO    (Visualizza il Fac-simile): 
L’atto costitutivo evidenzia il momento in cui si crea l’associazione e deve obbligatoriamente indicare:
•    La data di costituzione della società' e la sede;
•    Le generalità dei soci presenti (soci fondatori);
•    La denominazione sociale con la dizione esplicita "associazione sportiva dilettantistica" e la disciplina sportiva praticata;
•    L'oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali);
•    La nomina dei primi organismi dirigenti.

STATUTO (Visualizza il Fac-simile).
Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e delle Associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.P.S.A.S..  In particolare dovrà contenere:
•    La denominazione della Società deve contenere la dizione “Associazione sportiva dilettantistica”.
•    Gli scopi e le finalità devono far riferimento all’organizzazione e alla promozione di attività sportive dilettantistiche, quali la pesca sportiva, le attività subacquee il nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, compresa l'attività didattica.
•    L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
•    L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
•    Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
•    L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
•    Le modalità di scioglimento dell’associazione;
•    L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società;
•    L’obbligo di uniformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti della F.I.P.S.A.S. alla quale la società è affiliata o intende affiliarsi;

Se lo Statuto, qualora esistente, non possedesse tutti questi requisiti l’assemblea della Società dovrà procedere agli opportuni cambiamenti. Lo statuto può essere modificato ed adeguato alla nuova realtà dell’associazione, mediante approvazione del nuovo testo da parte dell’assemblea straordinaria dei soci, convocata e costituita secondo le modalità previste dal vecchio statuto.
Questi due atti (statuto-atto costitutivo) dovranno essere consegnati al Delegato Provinciale insieme ai seguenti documenti:

1.    Verbale nomina degli Organi Direttivi (Visualizza il Fac-simile) ;
2.    Modulo Affiliazione (Visualizza il Fac-simile);
3.    Versamento in originale della quota associativa (originale ricevuta della quota affiliazione € 120,00 (per il primo settore), ed € 60.00 (per i settori successivi) su cc/postale n.25054008 intestato a: Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Viale Tiziano 90 00196 Roma);
4.    Carta Identità fronte-retro e Codice Fiscale del Presidente;
5.    Elenco soci tesserati FIPSAS(Visualizza il Fac-simile)
per il numero minimo di tesserati vedi “Requisiti per l’affiliazione”;
6.    Parere di conformità(Visualizza il Fac-simile
da compilarsi a cura del Delegato Provinciale;

 REGISTRAZIONE STATUTO-ATTO COSTITUTIVO

La procedura di registrazione dello Statuto ed atto costitutivo, pur non essendo richiesta ai fini federali, è tuttavia fortemente consigliata in quanto la stessa è indispensabile ai fini fiscali, qualora l’Associazione o la Società Sportiva intenda usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 148 del T.U.I.R.. 
Ai fini fiscali, la legge 289/02 articolo 90 e successive modificazioni ha disposto una serie di benefici fiscali per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche. Quest’ultime se desiderano godere di tutti i benefici previsti, devono registrare l’atto pagando l’imposta di registro. Nel caso di un'associazione, la registrazione di una scrittura privata, serve sia per vincolare i soci, sia per evitare che un estraneo si appropri del nome o del simbolo della società. Inoltre le associazioni sportive, culturali, ricreative e di promozione sociale, possono svolgere attività verso i propri soci senza considerarle di tipo commerciale, solo se il loro atto costitutivo e lo statuto siano redatti sotto forma di atto pubblico o scrittura privata registrata.
La registrazione viene richiesta anche per alcuni adempimenti specifici, principalmente nei rapporti con gli Enti pubblici (ad es. per chiedere un contributo, iscrizione ad Albi, attività commerciale e sponsorizzazione, pagamento compensi, organizzazione eventi, ricevimento erogazioni liberali ecc.). Le Società che non desiderano usufruire di tali rapporti non hanno necessità di registrare l’atto costitutivo e lo Statuto.

Richiesta Codice Fiscale: 
Se si decide per la registrazione dello Statuto/Atto costitutivo, occorre richiedere preventivamente, presso l’agenzia delle entrate, con la compilazione dell’apposito modello AA7/8, il codice fiscale. Se l’associazione intende esercitare, anche marginalmente l’attività commerciale dovrà richiedere l’attribuzione della Partita IVA (che coincide con il Codice Fiscale). Per poter ottenere l'attribuzione del Codice Fiscale il legale rappresentante dell'associazione o la persona da questi delegata deve presentare al competente ufficio delle entrate un apposito modulo, compilato in ogni sua parte. L'ufficio rilascia immediatamente il codice fiscale a mezzo di un certificato apposito. Esso ha natura solamente identificativa dell'associazione, ossia fornisce un'identità e non comporta alcun obbligo amministrativo correlato, al contrario di quanto si verifica con la richiesta di attribuzione di Partita IVA.   
A questo punto è possibile procedere alla registrazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto presso l’Ufficio del Registro o l'Agenzia delle Entrate.  I costi sono relativamente limitati: bisogna infatti versare l’imposta fissa di €  200,00 per la registrazione tramite il Mod. F23 cod. 109T, e l’importo dei bolli rapportato alla lunghezza del testo da registrare (€ 20,00 ogni 4 pagine o 100 righe).

SOCIETA’ SPORTIVE CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA

Una fondamentale distinzione nell’ambito degli enti non lucrativi, così come configurati nella disciplina codicistica, è quella fra enti in possesso o meno della personalità giuridica. La distinzione risulta di fondamentale importanza soprattutto per il diverso regime di responsabilità previsto nei  confronti dei terzi a seguito delle obbligazioni assunte dall’ente. Gli enti dotati di personalità giuridica, infatti, rappresentano veri e propri soggetti di diritto, dotati di completa autonomia patrimoniale in base alla quale il patrimonio dell’ente risulta distinto ed autonomo rispetto a quello dei soggetti che ne fanno parte, e di un regime di limitazione della responsabilità di amministratori e soci, in conseguenza del quale per le obbligazioni assunte dall’ente risponde esclusivamente l’ente medesimo col proprio patrimonio. Diversamente negli enti non dotati di personalità giuridica, categoria in cui rientrano la maggior parte delle associazioni, considerati gli oneri che comporta il riconoscimento,  non sussiste piena autonomia patrimoniale e per le obbligazioni a carico dell’ente, se non è sufficiente il fondo comune, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente, indipendentemente dalla qualità di amministratore o semplice socio dell’ente stesso.  Il riconoscimento della personalità giuridica dev'essere presentata all'autorità competente come previsto dal DPR 10 febbraio 2000, n.361.

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